Art. 13

In vigore dal 30 nov 2006
1.   I programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentati da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’attuazione dei programmi, sino ad un importo massimo di: a) 2 084 000 EUR per il Belgio; b) 1 059 000 EUR per la Repubblica ceca; c) 1 680 000 EUR per la Danimarca; d) 11 307 000 EUR per la Germania; e) 233 000 EUR per l'Estonia; f) 1 827 000 EUR per la Grecia; g) 10 237 000 EUR per la Spagna; h) 24 815 000 EUR per la Francia; i) 6 755 000 EUR per l'Irlanda; j) 3 375 000 EUR per l'Italia; k) 348 000 EUR per Cipro; l) 312 000 EUR per la Lettonia; m) 645 000 EUR per la Lituania; n) 146 000 EUR per il Lussemburgo; o) 784 000 EUR per l'Ungheria; p) 90 000 EUR per Malta; q) 5 112 000 EUR per i Paesi Bassi; r) 1 759 000 EUR per l'Austria; s) 3 744 000 EUR per la Polonia; t) 2 115 000 EUR per il Portogallo; u) 308 000 EUR per la Slovenia; v) 1 088 000 EUR per la Slovacchia; w) 839 000 EUR per la Finlandia; x) 2 020 000 EUR per la Svezia; y) 6 781 000 EUR per il Regno Unito. 3.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è destinato ai test eseguiti, sino ad un importo massimo di: a) 6 EUR per test, per i test effettuati sui bovini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001; b) 30 EUR per test, per i test effettuati sui caprini e sugli ovini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001; c) EUR 50 per test, per i test effettuati sui cervidi di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001; d) 145 EUR per test, per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale effettuati conformemente all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c) i) del regolamento (CE) n. 999/2001.
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Art. 13 Decisione (UE) 2006/875 — Testo vigente | Portale Normativo