Art. 18

In vigore dal 30 nov 2006
Il tasso di conversione da applicare alle domande presentate in moneta nazionale nel mese «n» è quello applicabile il 10 del mese «n+1» o il primo giorno precedente per il quale sia fissato un tasso.
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Art. 18 Decisione (UE) 2006/875 — Testo vigente | Portale Normativo