Art. 19

In vigore dal 30 nov 2006
1.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 1 a 15 è concesso a condizione che essi vengano attuati dagli Stati membri conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria, comprese quelle sulla concorrenza e sugli appalti pubblici, e fatte salve le condizioni previste alle seguenti lettere da a) ad f): a) entro il 1o gennaio 2007 lo Stato membro interessato all'attuazione dei programmi mette in vigore le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative; b) presentazione entro il 1o giugno 2007 di una valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma, secondo quanto disposto all'articolo 24, paragrafo 7, della decisione 90/424/CEE; c) per i programmi di cui agli articoli da 1 a 11, entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento presenta una relazione intermedia concernente i primi sei mesi del programma; d) per i programmi di cui all'articolo, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione relativa ai risultati positivi e negativi degli esami effettuati durante il periodo di sorveglianza del pollame da allevamento e nei volatili selvatici, ogni tre mesi ed entro la fine del mese successivo; e) per i programmi di cui agli articoli da 13 a 15, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione mensile sul progresso del programma di sorveglianza della TSE e sulle spese sostenute. Tale relazione va presentata entro quattro settimane dalla fine del mese oggetto della relazione; f) entro il 1o giugno 2008 viene inviata una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma, a cui vanno allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute, che descrive i risultati conseguiti nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; g) lo Stato membro presenta un resoconto dettagliato delle spese sostenute di cui alle lettere d) e e) utilizzando il formulario conforme alla tabella che figura negli allegati I e II; h) attuazione efficiente del programma; i) per le misure in questione non siano stati richiesti o non vengano successivamente richiesti altri contributi comunitari. 2.   Qualora lo Stato membro non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dalla Comunità.
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