Art. 15
In vigore dal 30 nov 2006
1. Il programmi di eradicazione della scrapie presentati da Belgio, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
2. Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 100 EUR per animale; per l'analisi dei campioni a fini di genotipizzazione il contributo è fissato al 50 % dei costi, fino a un importo massimo di 10 EUR per test di genotipizzazione e a un importo totale di:
a)
99 000 EUR per il Belgio;
b)
107 000 EUR per la Repubblica ceca;
c)
927 000 EUR per la Germania;
d)
13 000 EUR per l'Estonia;
e)
1 306 000 EUR per la Grecia;
f)
5 374 000 EUR per la Spagna;
g)
8 862 000 EUR per la Francia;
h)
629 000 EUR per l'Irlanda;
i)
3 076 000 EUR per l'Italia;
j)
2 200 000 EUR per Cipro;
k)
28 000 EUR per il Lussemburgo;
l)
332 000 EUR per l'Ungheria;
m)
543 000 EUR per i Paesi Bassi;
n)
14 000 EUR per l'Austria;
o)
716 000 EUR per il Portogallo;
p)
83 000 EUR per la Slovenia;
q)
279 000 EUR per la Slovacchia;
r)
11 000 EUR per la Finlandia;
s)
6 000 EUR per la Svezia;
t)
9 178 000 EUR per il Regno Unito.
Storico versioni
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