Art. 14
In vigore dal 30 nov 2006
1. I programmi di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina presentati da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
2. Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 500 EUR per animale e di:
a)
50 000 EUR per il Belgio;
b)
750 000 EUR per la Repubblica ceca;
c)
51 000 EUR per la Danimarca;
d)
500 000 EUR per la Germania;
e)
98 000 EUR per l'Estonia;
f)
750 000 EUR per la Grecia;
g)
713 000 EUR per la Spagna;
h)
50 000 EUR per la Francia;
i)
800 000 EUR per l'Irlanda;
j)
150 000 EUR per l'Italia;
l)
100 000 EUR per il Lussemburgo;
m)
60 000 EUR per i Paesi Bassi;
n)
48 000 EUR per l'Austria;
o)
328 000 EUR per la Polonia;
p)
305 000 EUR per il Portogallo;
q)
25 000 EUR per la Slovenia;
r)
250 000 EUR per la Slovacchia;
s)
25 000 EUR per la Finlandia;
t)
347 000 EUR per il Regno Unito.
Storico versioni
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