Art. 5

In vigore dal 30 nov 2006
1.   I programmi di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentati da Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’acquisto dei vaccini, per il costo dei vaccini, il costo degli esami di laboratorio degli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di: a) 5 000 000 EUR per la Spagna; b) 200 000 EUR per la Francia; c) 4 000 000 EUR per l'Italia; d) 120 000 EUR per Cipro; e) 1 600 000 EUR per il Portogallo. 3.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia per l'acquisto dei vaccini e gli stipendi dei veterinari contrattuali assunti in particolare per tale programma, sino ad un importo massimo di 650 000 EUR. 4.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti: a) test del rosa bengala : 0,2 EUR per test; b) test di fissazione del complemento : 0,4 EUR per test; c) acquisto di una dose di vaccino : 0,1 EUR per dose.
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Art. 5 Decisione (UE) 2006/875 — Testo vigente | Portale Normativo