Art. 8

Art. 8

In vigore dal 30 nov 2006
1.   I programmi per il controllo e la sorveglianza: a) della peste suina classica presentati da Germania, Francia, Lussemburgo, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; b) della peste suina classica e della peste suina africana presentati dall’Italia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici e sierologici dei suini domestici e dei cinghiali e, per quanto riguarda i programmi di Germania, Francia e Slovacchia, anche per l'acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche, sino ad un importo massimo di: a) 800 000 EUR per la Germania; b) 500 000 EUR per la Francia; c) EUR 140 000 EUR per l'Italia; d) 35 000 EUR per il Lussemburgo; e) 25 000 EUR per la Slovenia; f) 400 000 EUR per la Slovacchia. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti: a) test ELISA : 2,5 EUR per test; b) acquisto di una dose di vaccino : 0,5 EUR per dose.
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