Art. 10

Deroghe per talune spedizioni dalle zone elencate nella parte III dell'allegato

In vigore dal 24 nov 2006
Deroghe per talune spedizioni dalle zone elencate nella parte III dell'allegato In deroga all', gli Stati membri interessati aventi zone elencate nella parte III dell'allegato possono autorizzare la spedizione di carni fresche suine, preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine da aziende situate in tali zone verso un altro Stato membro se i prodotti: a) sono stati prodotti e trasformati in conformità con l', paragrafo 1 della direttiva 2002/99/CE del Consiglio; b) sono soggetti alla certificazione veterinaria conformemente all' della direttiva 2002/99/CE; e (c) sono accompagnati dal certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi intracomunitari di cui al regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, la cui parte II va completata come segue: «Prodotto in conformità con la decisione 2006/805/CE della Commissione, del 24 novembre 2006 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri».
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