Art. 11
Requisiti in materia di informazioni per gli Stati membri interessati
In vigore dal 24 nov 2006
Requisiti in materia di informazioni per gli Stati membri interessati
Gli Stati membri interessati informano la Commissione e gli Stati membri, nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, dei risultati del programma di controllo sierologico effettuato nelle zone elencate nell'allegato, come previsto nei piani per l'eradicazione della peste suina classica o nei piani di vaccinazione di emergenza contro tale malattia approvati dalla Commissione e di cui all', paragrafo 2.
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