Art. 12

Conformità

In vigore dal 24 nov 2006
Conformità Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e danno adeguata e immediata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
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Conformità (Art. 12 Decisione (UE) 2006/805) — Testo vigente | Portale Normativo