Art. 9
Deroghe per le spedizioni di suini dalle zone elencate nella parte I dell'allegato
In vigore dal 24 nov 2006
Deroghe per le spedizioni di suini dalle zone elencate nella parte I dell'allegato
1. In deroga all' e previa approvazione dello Stato membro di destinazione, la spedizione di suini provenienti da aziende situate nelle zone indicate nella parte I dell'allegato verso altre aziende o macelli situati in altre zone elencate nella parte I dell'allegato, possono essere autorizzate dallo Stato membro di origine a condizione che i suini provengano da un'azienda in cui:
a)
non sia stato introdotto alcun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la spedizione;
b)
un veterinario ufficiale abbia effettuato un esame clinico per la peste suina classica, conformemente alla procedura di campionamento di controllo prevista al capitolo IV, parte A e parte D, punti 1, 2 e 3 dell'allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione (16) e
c)
nei sette giorni immediatamente precedenti la data di spedizione siano stati effettuati, con esito negativo, test sierologici per la peste suina classica su campioni prelevati dal gruppo di suini da trasportare; il numero minimo di suini da esaminare dev'essere sufficiente per rilevare un tasso di sieroprevalenza della malattia del 10%, con un'affidabilità del 95% nei suini da trasportare.
Tuttavia il disposto di cui alla lettera c) non si applica ai suini che devono essere trasferiti direttamente ad un macello ai fini della loro immediata macellazione.
2. All'atto della spedizione dei suini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri interessati verificano che sul certificato sanitario di cui all', lettera a) figurino anche i dati relativi alle date dell'esame clinico, del campionamento e dei test di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e il numero di campioni esaminati, il tipo di test utilizzato e i risultati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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