Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 24 nov 2006
Oggetto e campo di applicazione
La presente decisione stabilisce talune misure di controllo relative alla peste suina classica in Bulgaria, Germania, Francia e Slovacchia («gli Stati membri interessati»).
La presente decisione si applica fatti salvi i piani per l'eradicazione della peste suina classica o la vaccinazione di emergenza contro tale malattia approvati con le decisioni 2003/135/CE (7), 2004/832/CE (8), 2005/59/CE (9) e 2006/800/CE (10).
Storico versioni
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Proeli:dec:2006:805:oj#art-1