Art. 3

Movimento e transito di suini negli Stati membri interessati

In vigore dal 24 nov 2006
Movimento e transito di suini negli Stati membri interessati 1.   Gli Stati membri interessati garantiscono che non vengano spediti suini vivi dalle aziende situate nelle zone elencate nell'allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro, a meno che: a) provengano da aziende dove sono stati effettuati un esame clinico e test sierologici per la peste suina classica con risultati negativi, in conformità con l', paragrafo 1, comma b) e c); b) i suini devono essere trasportati direttamente ai macelli per un abbattimento immediato. 2.   Gli Stati membri interessati provvedono affinché il transito di suini attraverso le zone di cui all'allegato avvenga unicamente sulle strade principali e su ferrovia, senza alcuna fermata da parte del veicolo che trasporta i suini.
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