Art. 4

Proibizione di spedizione di sperma suino, ovuli e embrioni di suini dalle zone elencate nell'allegato

In vigore dal 24 nov 2006
Proibizione di spedizione di sperma suino, ovuli e embrioni di suini dalle zone elencate nell'allegato Gli Stati membri interessati garantiscono che non vengono effettuate spedizioni dei seguenti prodotti dal loro territorio ad altri Stati membri: a) sperma suino, a meno che esso provenga da verri tenuti in un centro di raccolta di cui all', lettera a) della direttiva 90/429/CEE del Consiglio (11) situato al di fuori delle zone elencate nell'allegato alla presente decisione; b) ovuli ed embrioni di suini a meno che detti ovuli ed embrioni provengano da animali tenuti in un'azienda situata al di fuori delle zone indicate nell'allegato.
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