Art. 6
Requisiti di certificazione sanitaria per gli Stati membri interessati
In vigore dal 24 nov 2006
Requisiti di certificazione sanitaria per gli Stati membri interessati
Gli Stati membri interessati garantiscono che il certificato sanitario di cui:
a)
all', paragrafo 1 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (12) che scorta le spedizioni di suini dal loro territorio, sarà completato come segue:
«Animali conformi alla decisione 2006/805/CE della Commissione, del 24 novembre 2006 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri».
b)
all', paragrafo 1 della direttiva 90/429/CEE che scorta le spedizioni di sperma suino provenienti dal loro territorio sarà completato come segue:
«Sperma conforme alla decisione 2006/805/CE della Commissione, del 24 novembre 2006 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri».
c)
all' della decisione 95/483/CE della Commissione (13) che scorta le spedizioni di ovuli ed embrioni di suini dal loro territorio, sarà completato come segue:
«Ovuli/embrioni (*1) conformi alla decisione 2006/805/CE della Commissione, del 24 novembre 2006 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri.
(*1) Cancellare dove necessario.»
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