Art. 5

Proibizione di spedizione di talune partite dalle zone elencate nella parte III dell'allegato e marchi sanitari speciali

In vigore dal 24 nov 2006
Proibizione di spedizione di talune partite dalle zone elencate nella parte III dell'allegato e marchi sanitari speciali Gli Stati membri interessati con zone elencate nella parte III dell'allegato garantiscono che: a) non vengono effettuate spedizioni di carni suine fresche, preparazioni a base di carne, prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine provenienti dalle aziende situate nelle zone elencate nella parte III dell'allegato verso altri Stati membri; b) le carni fresche e le preparazioni a base di carne, i prodotti a base di carne di cui al punto a) del presente articolo portano un particolare marchio sanitario che non può essere ovale e non può essere confuso con: — il marchio di identificazione per le preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine, di cui all'allegato II, sezione I del regolamento (CE) n. 853/2004; e — il marchio sanitario per carni suine fresche di cui all'allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004.
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Proibizione di spedizione di talune partite dalle zone elencate nella parte III dell'allegato e marchi sanitari speciali (Art. 5 Decisione (UE) 2006/805) — Testo vigente | Portale Normativo