Art. 7

Requisiti di certificazione per gli Stati membri con zone elencate nella parte III dell'allegato

In vigore dal 24 nov 2006
Requisiti di certificazione per gli Stati membri con zone elencate nella parte III dell'allegato Gli Stati membri con zone elencate nella parte III dell'allegato alla presente decisione garantiscono che le carni suine fresche, le preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine a cui non si applica la proibizione di cui all'articolo 45 e che sono spedite ad altri Stati membri: a) sono soggetti a certificazione veterinaria in conformità con l', paragrafo 1 della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (14); e b) sono scortate dal certificato sanitario relativo agli scambi intracomunitari di cui all' del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (15) la cui parte II dev'essere completata come segue: «Carni suine fresche, preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine in conformità con la decisione 2006/805/CE della Commissione, del 24 novembre 2006 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri».
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Requisiti di certificazione per gli Stati membri con zone elencate nella parte III dell'allegato (Art. 7 Decisione (UE) 2006/805) — Testo vigente | Portale Normativo