Art. 8

Requisiti relativi alle aziende e ai veicoli utilizzati per il trasporto negli Stati membri interessati

In vigore dal 24 nov 2006
Requisiti relativi alle aziende e ai veicoli utilizzati per il trasporto negli Stati membri interessati Lo Stato membro interessato garantisce che: a) le disposizioni di cui all', paragrafo 2, lettera b), secondo, quarto e settimo trattino della direttiva 2001/89/CE siano applicate nelle aziende suinicole situate all'interno delle zone indicate nell'allegato della presente decisione; b) i veicoli utilizzati per il trasporto di suini provenienti da aziende situate all'interno delle zone indicate nell'allegato della presente decisione vengono puliti e disinfettati dopo ogni operazione e il trasportatore fornisce la prova della disinfezione avvenuta.
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Requisiti relativi alle aziende e ai veicoli utilizzati per il trasporto negli Stati membri interessati (Art. 8 Decisione (UE) 2006/805) — Testo vigente | Portale Normativo