Art. 8
Requisiti relativi alle aziende e ai veicoli utilizzati per il trasporto negli Stati membri interessati
In vigore dal 24 nov 2006
Requisiti relativi alle aziende e ai veicoli utilizzati per il trasporto negli Stati membri interessati
Lo Stato membro interessato garantisce che:
a)
le disposizioni di cui all', paragrafo 2, lettera b), secondo, quarto e settimo trattino della direttiva 2001/89/CE siano applicate nelle aziende suinicole situate all'interno delle zone indicate nell'allegato della presente decisione;
b)
i veicoli utilizzati per il trasporto di suini provenienti da aziende situate all'interno delle zone indicate nell'allegato della presente decisione vengono puliti e disinfettati dopo ogni operazione e il trasportatore fornisce la prova della disinfezione avvenuta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:805:oj#art-8