Art. 9
Misure di attuazione
In vigore dal 15 nov 2006
Misure di attuazione
1. Le misure necessarie all'attuazione del programma di apprendimento permanente sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2, per quanto concerne le materie di seguito elencate:
a)
il programma di lavoro annuale, incluse le priorità;
b)
gli stanziamenti annuali e la ripartizione dei fondi tra i sottoprogrammi e nell'ambito degli stessi;
c)
gli orientamenti generali per l'attuazione dei sottoprogrammi (incluse le decisioni che riguardano la natura delle azioni, la loro durata e il livello di finanziamento), i criteri e le procedure di selezione;
d)
le proposte della Commissione per la selezione delle candidature per i progetti e le reti multilaterali di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c);
e)
le proposte della Commissione per la selezione delle candidature per le azioni previste all', paragrafo 1, lettera e), non contemplate dalla lettera d) del presente paragrafo né dalle lettere f), g) e h) dell', paragrafo 1, per cui il sostegno comunitario proposto supera 1 milione di EUR;
f)
la definizione dei ruoli e delle responsabilità rispettive della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie nazionali per quanto riguarda la procedura incentrata sulle agenzie nazionali illustrata nell'allegato;
g)
la ripartizione dei fondi fra gli Stati membri per le azioni che devono essere gestite attraverso la procedura incentrata sulle agenzie nazionali illustrata nell'allegato;
h)
le modalità volte a garantire la coerenza interna del programma di apprendimento permanente;
i)
le modalità di controllo e valutazione del programma di apprendimento permanente e dei sottoprogrammi nonché di diffusione e trasferimento dei risultati.
2. Le misure necessarie all'attuazione di tutte le altre materie disciplinate, diverse da quelle elencate al paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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