Art. 10

Procedura di comitato

In vigore dal 15 nov 2006
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato (di seguito «il comitato»). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa. Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa. 4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno. 5.   Gli Stati membri non possono essere rappresentati da persone che lavorano alle dipendenze delle agenzie nazionali di cui all', paragrafo 2, lettera b), o che rivestono responsabilità operative presso le medesime.
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