Art. 12

Politiche orizzontali

In vigore dal 15 nov 2006
Politiche orizzontali Nel dare attuazione al programma di apprendimento permanente occorre garantire che esso contribuisca appieno alla promozione delle politiche orizzontali della Comunità, in particolare: a) favorendo la sensibilizzazione in merito all'importanza della diversità culturale e linguistica e della multiculturalità in Europa e in merito all'esigenza di combattere il razzismo, i pregiudizi e la xenofobia; b) tenendo conto dei discenti con bisogni speciali e contribuendo soprattutto a favorire la loro integrazione nei sistemi ordinari di istruzione e formazione; c) promuovendo la parità tra uomini e donne e contribuendo a combattere tutte le forme di discriminazione fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sugli handicap, sull'età o sull'orientamento sessuale.
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Politiche orizzontali (Art. 12 Decisione (UE) 2006/1720) — Testo vigente | Portale Normativo