Art. 14

Finanziamenti

In vigore dal 15 nov 2006
Finanziamenti 1.   La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione della presente decisione per il periodo di 7 anni con inizio 1o gennaio 2007 è pari a 6 970 000 000 di EUR. All'interno di questa dotazione gli importi da stanziare a titolo dei programmi Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci e Grundtvig non sono inferiori a quelli stabiliti alla sezione B, punto 11, dell'allegato. La Commissione può modificare tali stanziamenti secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 2.   Una percentuale pari al massimo all'1 % degli stanziamenti del programma di apprendimento permanente può essere utilizzata per sostenere la partecipazione di partner di paesi terzi, che non partecipino al programma di apprendimento permanente in virtù delle disposizioni dell', ad azioni di partenariato, progettuali e di rete organizzate nel quadro del programma di apprendimento permanente. 3.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.
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Finanziamenti (Art. 14 Decisione (UE) 2006/1720) — Testo vigente | Portale Normativo