Art. 13

Coerenza e complementarità con altre politiche

In vigore dal 15 nov 2006
Coerenza e complementarità con altre politiche 1.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza e la complementarità globali con il programma «Istruzione e formazione 2010» e con altre politiche, azioni e strumenti comunitari pertinenti, in particolare con quelli nel settore della cultura, dei media, della gioventù, della ricerca e dello sviluppo, dell'occupazione, del riconoscimento delle qualifiche, dell'impresa, dell'ambiente, delle TIC e con il programma statistico comunitario. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura un collegamento efficace tra il programma di apprendimento permanente e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione e della formazione condotti nel quadro degli strumenti comunitari di preadesione, di altre forme di cooperazione con i paesi terzi e delle organizzazioni internazionali competenti. 2.   La Commissione tiene regolarmente informato il comitato in merito alle altre pertinenti iniziative comunitarie intraprese nel settore dell'apprendimento permanente, ivi compresa la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. 3.   Nell'attuare le azioni inerenti al programma di apprendimento permanente la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle priorità stabilite negli orientamenti integrati adottati dal Consiglio in materia d'occupazione nell'ambito del partenariato di Lisbona per la crescita e l'occupazione. 4.   La Commissione si impegna a sviluppare, in collaborazione con le parti sociali europee, un adeguato coordinamento tra il programma di apprendimento permanente e il dialogo sociale a livello comunitario, compreso quello nei diversi settori dell'economia. 5.   Nel dare attuazione al programma di apprendimento permanente la Commissione si avvale, laddove opportuno, dell'assistenza del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) nei settori di competenza di quest'ultimo e secondo le modalità stabilite nel regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (17). Laddove opportuno la Commissione può avvalersi altresì del sostegno della Fondazione europea per la formazione professionale nei limiti del mandato di quest'ultima e secondo le modalità stabilite nel regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio (18). 6.   La Commissione informa periodicamente il comitato consultivo per la formazione professionale sugli sviluppi nel settore dell'istruzione e della formazione professionali.
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