Art. 15

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 15 nov 2006
Monitoraggio e valutazione 1.   Il programma di apprendimento permanente è oggetto di monitoraggio e valutazione periodici effettuati dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri per quanto riguarda i suoi obiettivi. 2.   Il programma di apprendimento permanente è periodicamente oggetto di valutazioni esterne indipendenti predisposte dalla Commissione, la quale pubblica statistiche periodiche per controllare i progressi. 3.   I risultati del monitoraggio e della valutazione del programma di apprendimento permanente e della precedente generazione di programmi relativi all'istruzione e alla formazione sono presi in considerazione al momento dell'attuazione del programma. 4.   Rispettivamente entro il 30 giugno 2010 ed entro il 30 giugno 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni sulla realizzazione e sull'impatto del programma di apprendimento permanente. 5.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: a) entro il 31 marzo 2011 una relazione di valutazione intermedia sugli aspetti qualitativi e quantitativi della realizzazione del programma di apprendimento permanente inclusa un'analisi dei risultati; b) entro il 31 dicembre 2011 una comunicazione sul proseguimento del programma di apprendimento permanente; c) entro il 31 marzo 2016 una relazione di valutazione ex post.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:1720:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo