Art. 16
Accesso al programma Comenius
In vigore dal 15 nov 2006
Accesso al programma Comenius
Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Comenius si rivolge:
a)
agli allievi dell'istruzione scolastica fino al termine degli studi secondari superiori;
b)
agli istituti scolastici indicati dagli Stati membri;
c)
al personale docente e altro personale di tali istituti scolastici;
d)
alle associazioni, alle organizzazioni senza scopo di lucro, alle ONG e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione scolastica;
e)
alle persone e agli organismi responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione a livello locale, regionale e nazionale;
f)
ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente;
g)
agli istituti di istruzione superiore;
h)
agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione relativi a qualsivoglia aspetto dell'apprendimento permanente.
Storico versioni
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