Art. 16

Accesso al programma Comenius

In vigore dal 15 nov 2006
Accesso al programma Comenius Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Comenius si rivolge: a) agli allievi dell'istruzione scolastica fino al termine degli studi secondari superiori; b) agli istituti scolastici indicati dagli Stati membri; c) al personale docente e altro personale di tali istituti scolastici; d) alle associazioni, alle organizzazioni senza scopo di lucro, alle ONG e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione scolastica; e) alle persone e agli organismi responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione a livello locale, regionale e nazionale; f) ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente; g) agli istituti di istruzione superiore; h) agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione relativi a qualsivoglia aspetto dell'apprendimento permanente.
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