Art. 18

Azioni del programma Comenius

In vigore dal 15 nov 2006
Azioni del programma Comenius 1.   Il programma Comenius può sostenere le seguenti azioni: a) la mobilità delle persone di cui all', paragrafo 1, lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie necessarie e si garantisce che ai singoli in mobilità siano offerti una supervisione, una consulenza e un sostegno adeguati. Detta mobilità può comprendere: i) scambi di allievi e personale; ii) mobilità nelle scuole per gli allievi e tirocini presso istituti scolastici o imprese per il personale docente; iii) partecipazione di insegnanti e di altro personale docente a corsi di formazione; iv) visite di studio e di preparazione connesse alle attività di mobilità, partenariato, progetto o rete; v) assistentati per insegnanti e potenziali insegnanti; b) lo sviluppo dei partenariati di cui all', paragrafo 1, lettera b), tra: i) scuole con la finalità di sviluppare progetti di apprendimento comuni per gli allievi e i loro insegnanti («partenariati scolastici Comenius»); ii) organizzazioni responsabili di ogni aspetto dell'istruzione scolastica, al fine di stimolare la cooperazione interregionale compresa quella fra regioni frontaliere («partenariati Comenius-Regio»); c) i progetti multilaterali di cui all', paragrafo 1, lettera e), tra cui possono figurare i progetti finalizzati a: i) sviluppare, promuovere e diffondere le migliori prassi nel settore dell'istruzione, compresi nuovi metodi o materiali didattici; ii) acquisire o scambiare esperienze su sistemi di informazione o di orientamento particolarmente consoni ai discenti, ai docenti e ad altro personale destinatari del programma Comenius; iii) elaborare, promuovere e diffondere nuovi corsi o nuovi contenuti didattici per la formazione degli insegnanti; d) le reti multilaterali di cui all', paragrafo 1, lettera e), tra cui possono figurare le reti finalizzate a: i) sviluppare l'istruzione nella disciplina o nel settore tematico di attività della rete, a vantaggio della rete medesima e più in generale dell'istruzione; ii) acquisire e diffondere le buone prassi e l'innovazione pertinenti; iii) fornire un sostegno, in termini di contenuti, a progetti e partenariati istituiti da altri soggetti; iv) promuovere lo sviluppo dell'analisi dei bisogni e delle sue applicazioni pratiche nell'ambito dell'istruzione scolastica; e) altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Comenius, di cui all', paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»). 2.   I dettagli operativi delle azioni di cui al paragrafo 1 sono decisi secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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Azioni del programma Comenius (Art. 18 Decisione (UE) 2006/1720) — Testo vigente | Portale Normativo