Art. 20

Accesso al programma Erasmus

In vigore dal 15 nov 2006
Accesso al programma Erasmus Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Erasmus si rivolge: a) agli studenti e alle persone in formazione che seguono un qualsiasi tipo di istruzione e formazione terziaria; b) agli istituti di istruzione superiore indicati dagli Stati membri; c) al personale docente, formatori e altro personale di tali istituti; d) alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione superiore, comprese le pertinenti associazioni degli studenti, delle università e degli insegnanti/formatori; e) alle imprese, alle parti sociali e agli altri rappresentanti del mondo del lavoro; f) agli organismi pubblici e privati, comprese le organizzazioni senza scopo di lucro e le ONG, responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione e della formazione a livello locale, regionale e nazionale; g) ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente; h) agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione relativi a qualsivoglia aspetto dell'apprendimento permanente.
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