Art. 20
Accesso al programma Erasmus
In vigore dal 15 nov 2006
Accesso al programma Erasmus
Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Erasmus si rivolge:
a)
agli studenti e alle persone in formazione che seguono un qualsiasi tipo di istruzione e formazione terziaria;
b)
agli istituti di istruzione superiore indicati dagli Stati membri;
c)
al personale docente, formatori e altro personale di tali istituti;
d)
alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione superiore, comprese le pertinenti associazioni degli studenti, delle università e degli insegnanti/formatori;
e)
alle imprese, alle parti sociali e agli altri rappresentanti del mondo del lavoro;
f)
agli organismi pubblici e privati, comprese le organizzazioni senza scopo di lucro e le ONG, responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione e della formazione a livello locale, regionale e nazionale;
g)
ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente;
h)
agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione relativi a qualsivoglia aspetto dell'apprendimento permanente.
Storico versioni
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