Art. 20 · Accesso al programma Erasmus

Art. 20

Accesso al programma Erasmus

In vigore dal 15 nov 2006
Accesso al programma Erasmus Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Erasmus si rivolge: a) agli studenti e alle persone in formazione che seguono un qualsiasi tipo di istruzione e formazione terziaria; b) agli istituti di istruzione superiore indicati dagli Stati membri; c) al personale docente, formatori e altro personale di tali istituti; d) alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione superiore, comprese le pertinenti associazioni degli studenti, delle università e degli insegnanti/formatori; e) alle imprese, alle parti sociali e agli altri rappresentanti del mondo del lavoro; f) agli organismi pubblici e privati, comprese le organizzazioni senza scopo di lucro e le ONG, responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione e della formazione a livello locale, regionale e nazionale; g) ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente; h) agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione relativi a qualsivoglia aspetto dell'apprendimento permanente.
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