Art. 22

Azioni del programma Erasmus

In vigore dal 15 nov 2006
Azioni del programma Erasmus 1.   Il programma Erasmus può sostenere le seguenti azioni: a) la mobilità delle persone di cui all', paragrafo 1, lettera a). Detta mobilità può comprendere: i) la mobilità degli studenti ai fini di studio o di una formazione presso istituti di istruzione superiore degli Stati membri, nonché i tirocini presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni; ii) la mobilità del personale docente di istituti di istruzione superiore finalizzata all'insegnamento o alla propria formazione presso un istituto partner all'estero; iii) la mobilità di altro personale degli istituti di istruzione superiore, nonché di personale di aziende per attività di formazione o insegnamento; iv) programmi intensivi Erasmus organizzati su base multilaterale. Si può altresì fornire sostegno agli istituti di istruzione superiore o alle imprese di provenienza e di accoglienza, affinché la qualità dell'azione sia garantita in ogni fase del regime mobilità, compresi i corsi di lingua preparatori e di aggiornamento; b) i progetti multilaterali di cui all', paragrafo 1, lettera e), dedicati tra l'altro all'innovazione, alla sperimentazione e allo scambio di buone prassi nei settori citati tra gli obiettivi specifici e operativi; c) le reti multilaterali di cui all', paragrafo 1, lettera e), gestite da consorzi di istituti di istruzione superiore e aventi carattere monodisciplinare o interdisciplinare («reti tematiche Erasmus»), il cui obiettivo sia lo sviluppo di nuovi concetti di apprendimento e di nuove competenze. Tali reti possono comprendere inoltre rappresentanti di altri organismi pubblici o di imprese o associazioni; d) altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Erasmus, di cui all', paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»). 2.   Le persone fisiche che beneficiano della mobilità a norma del paragrafo 1, lettera a), punto i) (studenti Erasmus) sono:«» a) studenti di istituti di istruzione superiore, iscritti almeno al secondo anno, che trascorrono un periodo di studio in un altro Stato membro nel quadro dell'azione di mobilità del programma Erasmus, indipendentemente dalla concessione di un contributo finanziario nel quadro di detto programma. Tali periodi di studio sono interamente riconosciuti in forza degli accordi interistituzionali tra l'istituto di provenienza e quello di accoglienza. Gli istituti di accoglienza non impongono tasse d'iscrizione a tali studenti; b) studenti iscritti a programmi di master congiunti e impegnati nella mobilità; c) studenti di istituti di istruzione superiore che partecipano a tirocini. 3.   I dettagli operativi delle azioni di cui al paragrafo 1 sono decisi secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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Azioni del programma Erasmus (Art. 22 Decisione (UE) 2006/1720) — Testo vigente | Portale Normativo