Art. 5
Azioni comunitarie
In vigore dal 15 nov 2006
Azioni comunitarie
1. Il programma di apprendimento permanente comprende il sostegno alle azioni di seguito elencate:
a)
la mobilità dei singoli coinvolti nell'apprendimento permanente;
b)
i partenariati bilaterali e multilaterali;
c)
i progetti multilaterali, soprattutto finalizzati alla promozione della qualità nei sistemi di istruzione e formazione mediante il trasferimento transnazionale dell'innovazione;
d)
i progetti unilaterali e nazionali;
e)
i progetti e le reti multilaterali;
f)
l'osservazione e l'analisi delle politiche e dei sistemi afferenti all'apprendimento permanente, l'elaborazione e il costante miglioramento di materiale di riferimento, compresi sondaggi, statistiche, analisi e indicatori, l'azione volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e del curriculum precedente, nonché l'azione volta a sostenere la cooperazione in tema di garanzia della qualità;
g)
sovvenzioni di funzionamento destinate a sostenere talune spese di funzionamento e amministrative di istituzioni e associazioni operanti nel settore oggetto del programma di apprendimento permanente;
h)
altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma di apprendimento permanente («misure di accompagnamento»).
2. Può essere concesso un sostegno comunitario per visite preparatorie connesse a una qualsiasi delle azioni previste dal presente articolo.
3. La Commissione può organizzare seminari, convegni o riunioni in grado di agevolare l'attuazione del programma di apprendimento permanente e svolgere appropriate azioni di informazione, pubblicazione e diffusione, nonché azioni per promuovere la sensibilizzazione al programma nonché intraprendere il monitoraggio e la valutazione del programma.
4. Le azioni di cui al presente articolo possono essere attuate mediante inviti a presentare proposte, gare d'appalto o direttamente dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:1720:oj#art-5