Art. 6
Compiti della Commissione e degli Stati membri
In vigore dal 15 nov 2006
Compiti della Commissione e degli Stati membri
1. La Commissione assicura l'effettiva ed efficace realizzazione delle azioni comunitarie previste dal programma di apprendimento permanente.
2. Gli Stati membri:
a)
pongono in essere le iniziative necessarie per garantire il regolare funzionamento del programma di apprendimento permanente a livello nazionale, coinvolgendo, conformemente alle prassi e legislazioni nazionali, tutte le parti interessate agli aspetti dell'apprendimento permanente;
b)
istituiscono oppure designano e controllano una struttura idonea (agenzie nazionali) incaricata della gestione coordinata, anche in termini di gestione di bilancio, dell'attuazione delle azioni del programma di apprendimento permanente a livello nazionale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell' del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, secondo i criteri seguenti:
i)
un'organizzazione istituita o designata quale agenzia nazionale ha personalità giuridica o è parte di un ente con personalità giuridica ed è disciplinata dalla legge dello Stato membro interessato. Un ministero non può essere designato quale agenzia nazionale;
ii)
ogni agenzia nazionale deve disporre di un organico sufficiente per assolvere i propri compiti, che sia in possesso delle competenze professionali e linguistiche idonee al lavoro in un contesto di cooperazione internazionale nel campo dell'istruzione e della formazione;
iii)
essa deve disporre di un'infrastruttura idonea, soprattutto sotto il profilo informatico e delle comunicazioni;
iv)
deve operare in un contesto amministrativo che le consenta di svolgere i propri compiti in modo soddisfacente e di evitare conflitti di interesse;
v)
deve essere in condizioni tali da applicare le regole di gestione finanziaria e le condizioni contrattuali stabilite a livello comunitario;
vi)
deve offrire garanzie finanziarie adeguate, prestate preferibilmente da un'autorità pubblica, e la sua capacità di gestione deve essere adeguata rispetto all'entità dei fondi comunitari che sarà chiamata a gestire;
c)
sono responsabili della buona gestione, da parte delle agenzie nazionali di cui alla lettera b), degli stanziamenti trasferiti alle agenzie nazionali a sostegno dei progetti. Sono in particolare responsabili del rispetto, da parte delle citate agenzie nazionali, dei principi di trasparenza, parità di trattamento e prevenzione del doppio finanziamento tramite altre fonti di fondi comunitari e dell'obbligo di controllare i progetti e recuperare eventuali fondi che i beneficiari siano tenuti a rimborsare;
d)
pongono in essere le iniziative necessarie per garantire la revisione contabile e la sorveglianza finanziaria adeguate nei confronti delle agenzie nazionali di cui alla lettera b). In particolare:
i)
prima che l'agenzia nazionale inizi l'attività, gli Stati membri forniscono alla Commissione le necessarie garanzie attestanti l'esistenza, la pertinenza e il buon funzionamento all'interno dell'agenzia, secondo le regole della sana gestione finanziaria, delle procedure da applicare, dei sistemi di controllo, dei sistemi contabili e delle procedure relative all'aggiudicazione degli appalti e alla concessione di sovvenzioni;
ii)
forniscono ogni anno alla Commissione una dichiarazione che attesti l'affidabilità delle procedure e dei sistemi finanziari delle agenzie nazionali e la correttezza dei conti;
e)
sono responsabili dei fondi non recuperati laddove, in caso di irregolarità, negligenza o frode imputabile a un'agenzia nazionale istituita o designata a norma della lettera b), la Commissione non possa integralmente recuperare le somme ad essa dovute dall'agenzia nazionale;
f)
designano su richiesta della Commissione le istituzioni od organizzazioni che forniscono opportunità di sapere o le tipologie di tali istituzioni od organizzazioni che possono essere ammesse a partecipare al programma di apprendimento permanente nel rispettivo territorio;
g)
cercano di adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma di apprendimento permanente;
h)
pongono in essere iniziative atte a garantire la realizzazione, a livello nazionale, delle potenziali sinergie con altri programmi e strumenti finanziari comunitari e con altri programmi pertinenti attivati nello Stato membro interessato.
3. La Commissione assicura, in collaborazione con gli Stati membri:
a)
la transizione tra le azioni svolte nell'ambito dei precedenti programmi relativi ai settori dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente e le azioni da realizzare nell'ambito del programma di apprendimento permanente;
b)
l'idonea tutela degli interessi finanziari delle Comunità, in particolare mediante l'introduzione di misure effettive, proporzionali e dissuasive, nonché di controlli e sanzioni di carattere amministrativo;
c)
l'ampia campagna di informazione, la pubblicità ed il seguito in relazione alle azioni sostenute nel quadro del programma di apprendimento permanente;
d)
la raccolta, l'analisi ed il trattamento dei dati disponibili richiesti per misurare i risultati e gli effetti del programma nonché per controllare e valutare le attività di cui all';
e)
la diffusione dei risultati della precedente generazione di programmi relativi all'istruzione e alla formazione nonché del presente programma di apprendimento permanente.
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