Art. 4

Accesso al programma di apprendimento permanente

In vigore dal 15 nov 2006
Accesso al programma di apprendimento permanente Il programma di apprendimento permanente si rivolge: a) ad allievi, studenti, persone in formazione e discenti adulti; b) agli insegnanti, formatori ed altro personale coinvolto, sotto qualsivoglia profilo, nell'apprendimento permanente; c) alle persone presenti sul mercato del lavoro; d) alle istituzioni od organizzazioni che forniscono opportunità di apprendimento nell'ambito del programma di apprendimento permanente o nei limiti dei sottoprogrammi; e) alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente; f) alle imprese, alle parti sociali e alle loro organizzazioni a tutti i livelli, comprese le organizzazioni professionali e le camere di commercio e industria; g) agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente; h) alle associazioni che operano nel settore dell'apprendimento permanente, comprese le associazioni di studenti, persone in formazione, allievi, insegnanti, genitori e discenti adulti; i) ai centri e agli enti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente; j) alle organizzazioni senza fini di lucro, agli organismi di volontariato e alle organizzazioni non governative (ONG).
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Accesso al programma di apprendimento permanente (Art. 4 Decisione (UE) 2006/1720) — Testo vigente | Portale Normativo