Art. 4
Accesso al programma di apprendimento permanente
In vigore dal 15 nov 2006
Accesso al programma di apprendimento permanente
Il programma di apprendimento permanente si rivolge:
a)
ad allievi, studenti, persone in formazione e discenti adulti;
b)
agli insegnanti, formatori ed altro personale coinvolto, sotto qualsivoglia profilo, nell'apprendimento permanente;
c)
alle persone presenti sul mercato del lavoro;
d)
alle istituzioni od organizzazioni che forniscono opportunità di apprendimento nell'ambito del programma di apprendimento permanente o nei limiti dei sottoprogrammi;
e)
alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;
f)
alle imprese, alle parti sociali e alle loro organizzazioni a tutti i livelli, comprese le organizzazioni professionali e le camere di commercio e industria;
g)
agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;
h)
alle associazioni che operano nel settore dell'apprendimento permanente, comprese le associazioni di studenti, persone in formazione, allievi, insegnanti, genitori e discenti adulti;
i)
ai centri e agli enti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente;
j)
alle organizzazioni senza fini di lucro, agli organismi di volontariato e alle organizzazioni non governative (ONG).
Storico versioni
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