Art. 7

Partecipazione di paesi terzi

In vigore dal 15 nov 2006
Partecipazione di paesi terzi 1.   Il programma di apprendimento permanente è aperto alla partecipazione: a) dei paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE; b) dei paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni e termini generali stabiliti negli accordi quadro conclusi con tali paesi per la loro partecipazione ai programmi comunitari; c) dei paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro che prevedono la loro partecipazione a programmi comunitari; d) della Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese. 2.   L'attività chiave 1 del programma Jean Monnet di cui all', paragrafo 3, lettera a), è aperta anche agli istituti di istruzione superiore di qualsiasi paese terzo. 3.   I paesi terzi che partecipano al programma di apprendimento permanente sono soggetti a tutti gli obblighi e adempiono tutti i compiti previsti a carico degli Stati membri dalla presente decisione.
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