Art. 7
Partecipazione di paesi terzi
In vigore dal 15 nov 2006
Partecipazione di paesi terzi
1. Il programma di apprendimento permanente è aperto alla partecipazione:
a)
dei paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;
b)
dei paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni e termini generali stabiliti negli accordi quadro conclusi con tali paesi per la loro partecipazione ai programmi comunitari;
c)
dei paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro che prevedono la loro partecipazione a programmi comunitari;
d)
della Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese.
2. L'attività chiave 1 del programma Jean Monnet di cui all', paragrafo 3, lettera a), è aperta anche agli istituti di istruzione superiore di qualsiasi paese terzo.
3. I paesi terzi che partecipano al programma di apprendimento permanente sono soggetti a tutti gli obblighi e adempiono tutti i compiti previsti a carico degli Stati membri dalla presente decisione.
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