Art. 8
Cooperazione internazionale
In vigore dal 15 nov 2006
Cooperazione internazionale
La Commissione può, nel quadro del programma di apprendimento permanente e conformemente all', cooperare con paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).
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