Art. 16 · Accesso al programma Comenius

Art. 16

Accesso al programma Comenius

In vigore dal 15 nov 2006
Accesso al programma Comenius Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Comenius si rivolge: a) agli allievi dell'istruzione scolastica fino al termine degli studi secondari superiori; b) agli istituti scolastici indicati dagli Stati membri; c) al personale docente e altro personale di tali istituti scolastici; d) alle associazioni, alle organizzazioni senza scopo di lucro, alle ONG e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione scolastica; e) alle persone e agli organismi responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione a livello locale, regionale e nazionale; f) ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente; g) agli istituti di istruzione superiore; h) agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione relativi a qualsivoglia aspetto dell'apprendimento permanente.
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