Art. 11

Parti sociali

In vigore dal 15 nov 2006
Parti sociali 1.   Ogniqualvolta il comitato venga consultato su qualsiasi questione concernente l'applicazione della presente decisione in rapporto ai temi dell'istruzione e della formazione professionali, i rappresentanti delle parti sociali nominati dalla Commissione su proposta delle parti sociali europee possono partecipare ai lavori del comitato in qualità di osservatori. Il numero di tali osservatori è pari a quello dei rappresentanti degli Stati membri. 2.   Tali osservatori hanno diritto di chiedere che la loro posizione sia iscritta nel verbale della riunione del comitato.
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Parti sociali (Art. 11 Decisione (UE) 2006/1720) — Testo vigente | Portale Normativo