Art. 11
Parti sociali
In vigore dal 15 nov 2006
Parti sociali
1. Ogniqualvolta il comitato venga consultato su qualsiasi questione concernente l'applicazione della presente decisione in rapporto ai temi dell'istruzione e della formazione professionali, i rappresentanti delle parti sociali nominati dalla Commissione su proposta delle parti sociali europee possono partecipare ai lavori del comitato in qualità di osservatori.
Il numero di tali osservatori è pari a quello dei rappresentanti degli Stati membri.
2. Tali osservatori hanno diritto di chiedere che la loro posizione sia iscritta nel verbale della riunione del comitato.
Storico versioni
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