Art. 33
Azioni del programma trasversale
In vigore dal 15 nov 2006
Azioni del programma trasversale
1. Nel quadro dell'attività chiave di cooperazione politica e innovazione nell'apprendimento permanente di cui all', paragrafo 2, lettera a), possono beneficiare di un sostegno le seguenti azioni:
a)
la mobilità delle persone di cui all', paragrafo 1, lettera a), comprese le visite di studio riservate agli esperti e ai funzionari designati dalle autorità nazionali, regionali e locali, ai direttori degli istituti di istruzione e formazione e dei servizi di orientamento e di accreditamento dell'esperienza, nonché alle parti sociali;
b)
i progetti multilaterali di cui all', paragrafo 1, lettera e), finalizzati alla preparazione e alla verifica delle proposte politiche sviluppate a livello comunitario e dell'innovazione nell'apprendimento permanente;
c)
le reti multilaterali di cui all', paragrafo 1, lettera e), costituite da esperti e/o istituzioni che collaborano su questioni di natura politica. Dette reti possono comprendere:
i)
le reti tematiche che si occupano di temi connessi ai contenuti dell'apprendimento permanente o alle metodologie e alle politiche dell'apprendimento permanente. Queste reti possono esaminare, scambiare, individuare e analizzare le buone prassi e l'innovazione e presentare proposte per un migliore e più ampio utilizzo di tali prassi negli Stati membri;
ii)
forum su temi strategici dell'apprendimento permanente;
d)
l'osservazione e l'analisi, di cui all', paragrafo 1, lettera f), di politiche e sistemi afferenti all'apprendimento permanente. Questo tipo di azione può esprimersi attraverso:
i)
studi e ricerche comparate;
ii)
lo sviluppo di indicatori e indagini statistiche, compreso il sostegno ai lavori svolti in collaborazione con Eurostat nel campo dell'apprendimento permanente;
iii)
il sostegno al funzionamento della rete Eurydice e il finanziamento dell'unità europea di Eurydice istituita dalla Commissione;
e)
l'azione, di cui all', paragrafo 1, lettera f), volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, comprese quelle acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale, l'informazione e l'orientamento in merito alla mobilità a fini di apprendimento, nonché la cooperazione sul tema della garanzia della qualità. Possono rientrare in tale azione:
i)
le reti di organizzazioni che agevolano la mobilità e il riconoscimento, come Euroguidance e i centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC);
ii)
il sostegno a servizi transnazionali in rete come Ploteus;
iii)
le attività nel quadro dell'iniziativa Europass, conformemente alla decisione n. 2241/2004/CE;
f)
altre iniziative di cui all', paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»), tra cui attività di apprendimento tra pari, volte a promuovere gli obiettivi dell'attività chiave di cui all', paragrafo 2, lettera a).
2. Nel quadro dell'attività chiave di apprendimento delle lingue di cui all', paragrafo 2, lettera b), possono essere sostenute le seguenti azioni, che intendono rispondere alle esigenze didattiche e di apprendimento riguardanti più di un'area di sottoprogramma:
a)
i progetti multilaterali di cui all', paragrafo 1, lettera e), finalizzati tra l'altro allo:
i)
sviluppo di nuovo materiale per l'apprendimento delle lingue, compresi corsi on line, e di strumenti di verifica delle competenze linguistiche;
ii)
sviluppo di strumenti e corsi di formazione per insegnanti di lingua, formatori e personale di altro tipo;
b)
le reti multilaterali di cui all', paragrafo 1, lettera e), operanti nel campo dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica;
c)
altre iniziative, di cui all', paragrafo 1, lettera h), conformi agli obiettivi del programma di apprendimento permanente, comprese le attività volte ad accrescere tra i discenti l'attrattiva dell'apprendimento delle lingue (utilizzando a tal fine i mass media e/o il marketing, le campagne pubblicitarie e d'informazione), come pure le conferenze, gli studi e lo sviluppo di indicatori statistici nel campo dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica.
3. Nel quadro dell'attività chiave riguardante le TIC di cui all', paragrafo 2, lettera c), possono beneficiare di un sostegno le seguenti azioni, che intendono rispondere alle esigenze didattiche e di apprendimento riguardanti più di un'area di sottoprogramma:
a)
i progetti multilaterali di cui all', paragrafo 1, lettera e), finalizzati allo sviluppo e alla diffusione, a seconda dei casi, di metodi, contenuti, servizi e ambienti innovativi;
b)
le reti multilaterali di cui all', paragrafo 1, lettera e), finalizzate alla condivisione e allo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle buone prassi;
c)
altre azioni, di cui all', paragrafo 1, lettera f), volte a migliorare la politica e la pratica dell'apprendimento permanente. In questa voce possono rientrare i meccanismi di valutazione, osservazione, analisi comparativa e miglioramento della qualità, nonché l'analisi delle tendenze tecnologiche e didattiche.
4. Nel quadro dell'attività chiave di diffusione di cui all', paragrafo 2, lettera d), possono beneficiare di un sostegno le seguenti azioni:
a)
i progetti unilaterali e nazionali, di cui all', paragrafo 1, lettera d);
b)
i progetti multilaterali di cui all', paragrafo 1, lettera e), volti tra l'altro a:
i)
sostenere l'utilizzo e l'applicazione di prodotti e processi innovativi;
ii)
stimolare la cooperazione tra progetti realizzati nello stesso settore;
iii)
sviluppare buone prassi relative ai metodi di diffusione;
c)
l'elaborazione di materiale di riferimento di cui all', paragrafo 1, lettera f), che può comprendere la raccolta di dati statistici pertinenti e studi nel settore della diffusione, dell'utilizzo dei risultati e dello scambio delle buone prassi.
Storico versioni
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