Art. 11

Procedura di comitato

In vigore dal 15 nov 2006
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. 3.   Il periodo di cui all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. 5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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