Art. 3
Acquisizione e perfezionamento delle competenze nel settore audiovisivo
In vigore dal 15 nov 2006
Acquisizione e perfezionamento delle competenze nel settore audiovisivo
Per quanto riguarda l’acquisizione e il perfezionamento delle competenze, gli obiettivi del programma sono:
1)
rafforzare le competenze dei professionisti europei dell’audiovisivo nei settori dello sviluppo, della produzione, della distribuzione/diffusione e della promozione, al fine di migliorare la qualità e il potenziale delle opere audiovisive europee. Il programma sostiene in particolare azioni riguardanti:
a)
le tecniche di scrittura di sceneggiature, per migliorare la qualità delle opere audiovisive europee e il loro potenziale di circolazione;
b)
la gestione economica, finanziaria e commerciale della produzione, distribuzione e promozione delle opere audiovisive, per consentire l’elaborazione di strategie europee fin dalla fase di sviluppo;
c)
la previsione a monte del ricorso alle tecnologie digitali per la produzione, postproduzione, distribuzione, commercializzazione e archiviazione dei programmi audiovisivi europei.
Sono anche prese iniziative per garantire la partecipazione di professionisti e formatori di paesi diversi da quelli in cui si svolgono le azioni di formazione sostenute in conformità delle lettere a), b) e c) del paragrafo 2;
2)
migliorare la dimensione europea delle azioni di formazione audiovisiva mediante:
a)
un sostegno al collegamento in rete e alla mobilità dei professionisti europei della formazione, in particolare:
—
le scuole europee di cinema,
—
gli istituti di formazione,
—
i partner del settore professionale;
b)
la formazione dei formatori;
c)
il sostegno alle scuole di cinema;
d)
l’adozione di azioni di coordinamento e promozione degli enti sostenuti nel quadro delle azioni di cui al paragrafo 1;
3)
consentire ai professionisti degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea dopo il 30 aprile 2004 di partecipare, tramite l’assegnazione di borse speciali, alle azioni di formazione di cui al paragrafo 1.
Le misure elencate ai punti 1), 2) e 3) sono attuate in conformità delle disposizioni figuranti in allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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