Art. 4

Sviluppo

In vigore dal 15 nov 2006
Sviluppo 1.   Nel settore dello sviluppo gli obiettivi del programma sono: a) sostenere lo sviluppo di progetti di produzione destinati al mercato europeo e internazionale, presentati da società di produzione indipendenti; b) sostenere l’elaborazione di programmi di finanziamento per le società e i progetti di produzione europei, in particolare il finanziamento delle coproduzioni. 2.   La Commissione provvede a garantire la complementarità tra le azioni sostenute nel settore del miglioramento delle competenze professionali e quelle di cui al paragrafo 1. 3.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono attuate in conformità delle disposizioni figuranti nell’allegato.
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