Art. 4
Sviluppo
In vigore dal 15 nov 2006
Sviluppo
1. Nel settore dello sviluppo gli obiettivi del programma sono:
a)
sostenere lo sviluppo di progetti di produzione destinati al mercato europeo e internazionale, presentati da società di produzione indipendenti;
b)
sostenere l’elaborazione di programmi di finanziamento per le società e i progetti di produzione europei, in particolare il finanziamento delle coproduzioni.
2. La Commissione provvede a garantire la complementarità tra le azioni sostenute nel settore del miglioramento delle competenze professionali e quelle di cui al paragrafo 1.
3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono attuate in conformità delle disposizioni figuranti nell’allegato.
Storico versioni
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