Art. 6
Promozione
In vigore dal 15 nov 2006
Promozione
Nel settore della promozione gli obiettivi del programma sono:
a)
migliorare la circolazione delle opere audiovisive europee garantendo al settore audiovisivo europeo un accesso ai mercati professionali europei e internazionali;
b)
migliorare l’accesso del pubblico europeo e internazionale alle opere audiovisive europee;
c)
incoraggiare azioni comuni tra enti nazionali di promozione di film e programmi audiovisivi;
d)
incoraggiare la promozione del patrimonio audiovisivo e cinematografico europeo nonché il miglioramento dell’accesso ad esso da parte del pubblico sia a livello europeo che internazionale.
Le misure elencate alle lettere da a) a d) sono attuate in conformità delle disposizioni figuranti in allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:1718:oj#art-6