Art. 7
Progetti pilota
In vigore dal 15 nov 2006
Progetti pilota
1. Il programma può sostenere dei progetti pilota per garantire l’adeguamento dello stesso agli sviluppi del mercato, con particolare riferimento all’introduzione e all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1, la Commissione è consigliata da gruppi di consulenza tecnica composti da esperti designati dagli Stati membri su proposta della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:1718:oj#art-7