Art. 8

Disposizioni riguardanti i paesi terzi

In vigore dal 15 nov 2006
Disposizioni riguardanti i paesi terzi 1.   Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi, purché le condizioni previste siano soddisfatte e siano forniti stanziamenti supplementari: a) i paesi dell’EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE; b) i paesi in fase di adesione che beneficiano di una strategia di preadesione all’Unione europea, conformemente ai principi generali e alle condizioni e modalità generali di partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari, definiti rispettivamente nell’accordo quadro e nelle decisioni dei consigli d’associazione; c) i paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità definite con questi paesi in seguito ad accordi quadro da definire per quanto riguarda la loro partecipazione ai programmi comunitari. 2.   Il programma inoltre è aperto alla partecipazione dei paesi aderenti alla convenzione del Consiglio d’Europa sulla televisione transfrontaliera diversi da quelli di cui al paragrafo 1, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo condizioni da convenire mediante accordi tra le parti interessate. 3.   L’apertura del programma ai paesi terzi europei di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere soggetta ad un esame preliminare della compatibilità della loro legislazione nazionale con il diritto comunitario, ivi compreso l’, paragrafo 5, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (7). Questa disposizione non si applica alle azioni previste all’ della presente decisione. 4.   Il programma è anche aperto alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano firmato con l’Unione europea degli accordi di associazione o di cooperazione contenenti clausole sul settore audiovisivo, sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da convenire. I paesi dei Balcani occidentali, di cui al paragrafo 1, che non desiderassero beneficiare di una piena partecipazione al programma possono avvalersi di una cooperazione con lo stesso alle condizioni previste al presente paragrafo.
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