Art. 9
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 15 nov 2006
Disposizioni finanziarie
1. I beneficiari del programma possono essere persone fisiche e giuridiche.
Fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui la Comunità è parte contraente, titolari delle imprese beneficiarie del programma sono e rimangono, direttamente o mediante partecipazione maggioritaria, Stati membri e/o cittadini degli Stati membri.
2. La Commissione può decidere, in base alle caratteristiche dei beneficiari e alla natura dell’azione, se si possano esentare i beneficiari stessi dalla verifica delle competenze e delle qualifiche professionali richieste per condurre a buon fine l’azione o il programma di lavoro. La Commissione può anche tenere conto del tipo di attività finanziata, del profilo specifico dei destinatari del settore audiovisivo in questione, nonché degli obiettivi del programma.
3. A seconda della natura dell’azione, gli aiuti finanziari possono assumere la forma di sovvenzioni, borse o di qualsiasi altro strumento consentito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8). La Commissione può anche assegnare dei premi per azioni o progetti svolti nel quadro del programma. A seconda della natura dell’azione, l’applicazione di tabelle di costi unitari o finanziamenti forfettari può essere autorizzata per contributi non superiori all’importo di cui all’articolo 181 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (9).
4. La Commissione si conforma al principio di proporzionalità in ordine ai requisiti amministrativi e finanziari, come i criteri di ammissibilità e la capacità finanziaria, in relazione all’entità della sovvenzione concessa.
5. Gli aiuti finanziari assegnati nel quadro del programma non possono superare il 50 % dei costi definitivi delle operazioni sostenute. Nei casi espressamente previsti in allegato, gli aiuti finanziari possono tuttavia raggiungere il 75 %. Inoltre, detti aiuti sono concessi nel rispetto di procedure di aggiudicazione trasparenti e oggettive.
6. In base alla natura specifica delle azioni cofinanziate e in conformità dell’articolo 112, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione può considerare spese ammissibili i costi direttamente legati alla realizzazione dell’azione in questione, anche se sono in parte sostenuti dal beneficiario prima della procedura di selezione.
7. A norma dell’articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e in riferimento all’articolo 172 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, i cofinanziamenti possono essere apportati interamente o in parte in natura, purché il valore di tale contributo non superi né il costo effettivamente sostenuto e opportunamente giustificato con i documenti contabili, né il costo generalmente accettato sul mercato considerato. Le sale messe a disposizione a fini di formazione o a fini promozionali possono beneficiare anch’esse di siffatti contributi.
8. Le somme rimborsate nel quadro del programma, quelle provenienti dai programmi MEDIA (1991-2006) e le somme non utilizzate dai progetti selezionati sono riassegnate per coprire le esigenze del programma MEDIA 2007.
Storico versioni
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