Art. 10
Attuazione della decisione
In vigore dal 15 nov 2006
Attuazione della decisione
1. La Commissione è incaricata dell’attuazione del programma secondo le modalità previste in allegato.
2. Sono adottate, conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2, le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione nei campi sotto indicati:
a)
orientamenti generali per tutte le misure descritte in allegato;
b)
contenuto degli inviti a presentare proposte, definizione dei criteri e procedure per la selezione dei progetti;
c)
questioni riguardanti la ripartizione interna annuale delle risorse del programma, anche fra le azioni previste nei settori del miglioramento delle competenze professionali, dello sviluppo, della distribuzione/diffusione e della promozione;
d)
modalità di controllo e valutazione delle azioni;
e)
qualsiasi proposta di assegnazione di fondi comunitari superiore a 200 000 EUR per beneficiario all’anno per la formazione e la promozione, 200 000 EUR per lo sviluppo e 300 000 EUR per la distribuzione;
f)
la scelta dei progetti pilota previsti all’.
3. Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione riguardo a eventuali altri punti sono adottate conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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