Art. 12
MEDIA desk
In vigore dal 15 nov 2006
MEDIA desk
1. La rete europea dei MEDIA desk agisce in qualità di organo esecutivo per la diffusione di informazioni sul programma a livello nazionale, specie in ordine a progetti transfrontalieri, migliorando la sua visibilità e promuovendo la sua utilizzazione, fatto salvo il disposto dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, come definito al punto 2.2 del capo II dell’allegato.
2. È incoraggiata la cooperazione fra i MEDIA desk attraverso le reti, specialmente le reti di prossimità, al fine di favorire gli scambi e i contatti tra professionisti, la sensibilizzazione del pubblico agli eventi chiave sostenuti dal programma, come pure premi e riconoscimenti.
3. I MEDIA desk rispettano i seguenti criteri:
a)
dispongono di personale sufficiente e in possesso delle qualifiche professionali e delle competenze linguistiche adeguate per lavorare in un ambiente di cooperazione internazionale;
b)
dispongono di infrastrutture adeguate, in particolare per quanto riguarda le attrezzature informatiche e i mezzi di comunicazione;
c)
operano in un contesto amministrativo che consenta loro di svolgere opportunamente i propri compiti e di evitare ogni conflitto d’interessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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