Art. 12 · MEDIA desk

Art. 12

MEDIA desk

In vigore dal 15 nov 2006
MEDIA desk 1.   La rete europea dei MEDIA desk agisce in qualità di organo esecutivo per la diffusione di informazioni sul programma a livello nazionale, specie in ordine a progetti transfrontalieri, migliorando la sua visibilità e promuovendo la sua utilizzazione, fatto salvo il disposto dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, come definito al punto 2.2 del capo II dell’allegato. 2.   È incoraggiata la cooperazione fra i MEDIA desk attraverso le reti, specialmente le reti di prossimità, al fine di favorire gli scambi e i contatti tra professionisti, la sensibilizzazione del pubblico agli eventi chiave sostenuti dal programma, come pure premi e riconoscimenti. 3.   I MEDIA desk rispettano i seguenti criteri: a) dispongono di personale sufficiente e in possesso delle qualifiche professionali e delle competenze linguistiche adeguate per lavorare in un ambiente di cooperazione internazionale; b) dispongono di infrastrutture adeguate, in particolare per quanto riguarda le attrezzature informatiche e i mezzi di comunicazione; c) operano in un contesto amministrativo che consenta loro di svolgere opportunamente i propri compiti e di evitare ogni conflitto d’interessi.
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