Art. 14

Controllo e valutazione

In vigore dal 15 nov 2006
Controllo e valutazione 1.   La Commissione assicura che le azioni contemplate dalla presente decisione siano soggette ad una valutazione preliminare, a un controllo e a una valutazione ex post. I risultati del processo di controllo e valutazione sono presi in considerazione nell’attuazione del programma. La Commissione garantisce una valutazione regolare, esterna e indipendente del programma. Per poter valutare efficacemente il programma la Commissione può compilare i dati per esaminare tutte le attività finanziate dal programma. Tale valutazione dovrebbe tenere conto delle modalità di controllo e valutazione delle azioni del comitato di cui all’, paragrafo 2, lettera d). Il processo di controllo comprende la stesura delle relazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), e attività specifiche. 2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: a) una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell’applicazione del programma entro e non oltre tre anni dall’avvio del programma; b) una comunicazione sul proseguimento del programma entro e non oltre quattro anni dall’avvio del programma; c) una relazione di valutazione ex post particolareggiata entro il 31 dicembre 2015 concernente l’attuazione e i risultati del programma, al completamento di quest’ultimo. La Commissione pubblica e diffonde le statistiche e analisi pertinenti attraverso i MEDIA Desk. 3.   Le relazioni presentate ai sensi del paragrafo 2, lettere a) e c), individuano il valore aggiunto del programma.
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Controllo e valutazione (Art. 14 Decisione (UE) 2006/1718) — Testo vigente | Portale Normativo