Art. 15
Disposizioni transitorie
In vigore dal 15 nov 2006
Disposizioni transitorie
Le azioni avviate entro il 31 dicembre 2006 in base alla decisione 2000/821/CE del Consiglio (10) e alla decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) continuano a essere gestite, fino alla loro chiusura, in conformità delle disposizioni previste dalle suddette decisioni.
Il comitato previsto all’ della decisione 2000/821/CE e all’ della decisione n. 163/2001/CE è sostituito dal comitato di cui all’ della presente decisione.
Storico versioni
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