Art. 2

Dotazione finanziaria

In vigore dal 15 nov 2006
Dotazione finanziaria 1.   La dotazione finanziaria per l’esecuzione del presente programma, per il periodo di cui all’, paragrafo 1, è di 754 950 000 EUR. La ripartizione indicativa di questo importo per settore è riportata al punto 1.4 del capo II dell’allegato. 2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.
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